Associazione “SANTE MALATESTA” – a favore di Studenti Universitari Stranieri, provenienti da Paesi in difficoltà
NATURA E SCOPI
Art. 1
L’Associazione “SANTE MALATESTA” (di seguito Associazione) è stata costituita il 17.12.1999 su iniziativa della Parrocchia Universitaria di San Frediano unitamente al Servizio Cultura e Università della Diocesi di Pisa ed alla Caritas Diocesana, la stessa assume la qualifica di Organizzazione di Volontariato in base alla L. 11.8.1991 n. 266 e successive modificazioni e integrazioni e alla normativa della Regione Toscana in materia. All’Associazione viene riconosciuta la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale di diritto e conseguentemente assume la denominazione di “Associazione di volontariato Sante Malatesta ONLUS” ed utilizza l’acronimo ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Non ha fini di lucro ma solidaristici e si propone di fornire sostegno, anche finanziario, agli studenti stranieri, iscritti alle istituzioni universitarie pisane, provenienti dai Paesi in difficoltà, al fine di favorire il loro inserimento nella vita universitaria e cittadina, riducendo, o eliminando, i momenti di disorientamento e di difficoltà della loro integrazione socio-economica-culturale.
L’Associazione non svolge attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 2
L’Associazione, la cui durata è illimitata, offre il suo aiuto a tutti gli studenti stranieri di cui all’art. 1, senza discriminazione politica, di sesso, etnia, lingua, cultura, religione, ceto sociale.
Art. 3
L’Associazione pone la sua sede legale presso i locali messi a disposizione dalla Parrocchia Universitaria di San Frediano, Piazza San Frediano 5, in Pisa.
Art. 4
L’Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, opera ricercando la collaborazione di soggetti pubblici e privati, quali:
Università di Pisa, Amministrazione Provinciale di Pisa, Comune di Pisa, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa, Azienda Sanitaria Locale n. 5, Società San Vincenzo de Paoli, Docenti universitari, Associazioni studentesche universitarie italiane e straniere, altre Associazioni di Volontariato di varia natura, U.C.S.E.I., Questura Ufficio Stranieri, nonché qualsiasi altra realtà singola o organizzata che possa contribuire fattivamente al raggiungimento delle finalità statutarie.
Art. 5
L’Associazione persegue i propri fini mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
- istituzione di un “Centro di Ascolto” per recepire le istanze dei soggetti indicati all’art. 1;
- concertazione con gli Enti pubblici e privati presenti nella regione Toscana e nel territorio nazionale, al fine di supportare i soggetti medesimi in ordine a:
- formalità di Iscrizione a Corsi di Studio e/o Corsi di Specializzazione o Perfezionamento dell’Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore, della Scuole Superiore di studi e Perfezionamento Sant’Anna e di altre Istituzioni;
- perfezionamento dei requisiti richiesti;
- accertamento della preparazione culturale globale e/o settoriale;
- accesso e mantenimento dei servizi erogati dall’Azienda per il diritto allo studio universitario;
- istituzione di figure d’appoggio per le problematiche connesse alla vita didattica universitaria nonché all’orientamento verso i percorsi didattici più idonei per i soggetti in difficoltà (tutor, mediatore culturale, e/o altre figure, ecc.);
- consulenza nell’espletamento delle procedure amministrative anche mediante l’applicazione della normativa in materia di semplificazione degli atti e documenti richiesti;
- stipula di convenzioni o accordi di collaborazione con Enti pubblici e privati per fornire adeguate risposte a problemi logistici e sociali;
- formazione e aggiornamento professionale dei volontari addetti al “Centro di Ascolto”;
- promozione di forme associative da parte dei soggetti di cui all’art. 1, al fine di agevolare l’organizzazione di attività socio-culturali e di studio ed il relativo accesso ai fondi finanziari previsti dalle varie Istituzioni pubbliche e private, che operano a favore degli studenti universitari;
- promozione di sezioni o gruppi studenteschi universitari per ricercare ed attivare iniziative di carattere socio-culturale e di studio nonché finanziario per attuare quanto previsto all’art. 1;
- ricerca e segnalazioni di possibilità di prestazioni lavorative retribuite presso Enti pubblici o privati, quale forma di sostegno finanziario e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- documentazione quanti/qualitativa e pubblicizzazione esterna dei sostegni e servizi offerti dall’Associazione ai soggetti di cui all’art. 1;
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 6
Il Patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali disponibilità finanziarie accumulate nel tempo;
Le Entrate dell’Associazione sono costituite;
- dalle quote sociali;
- dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 7
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio Consuntivo dell’esercizio precedente comprensivo della Relazione di Missione e quello di Previsione dell’esercizio in corso che saranno approvati dall’Assemblea entro il mese di marzo.
È vietata la distribuzione a qualsiasi titolo, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale.
ASSOCIATI
Art. 8
Possono essere soci le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità dell’Associazione, dandone atto nella domanda di ammissione. La domanda di ammissione è sottoposta al Consiglio, che può non accettarla, dandone motivata comunicazione al soggetto richiedente, solo nel caso, per le persone fisiche, che queste manifestino o abbiano manifestato idee o tenuto comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione; per le associazioni ad enti, nel caso che le finalità statutarie dei medesimi risultino incompatibili con quelle dell’Associazione. Contro la decisione del Consiglio è ammesso, da parte del soggetto richiedente, il ricorso al Collegio dei Probiviri. Il nuovo socio versa, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che è annualmente stabilita dall’Assemblea.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 gennaio saranno considerati associati anche per l’anno in corso e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.
I soci godono dell’elettorato attivo e passivo.
I soci che prestano la loro opera come volontari presso l’Associazione vengono assicurati secondo quanto previsto dalla L. 11.8.1991 n.266, art. 4.
Gli studenti universitari che desiderano prestare la propria opera come volontari presso l’Associazione debbono presentare domanda di iscrizione. Essi hanno facoltà di richiedere l’esenzione dal pagamento della quota sociale per l’anno solare in corso all’atto della presentazione della domanda di ammissione. La qualifica di socio è incompatibile con quella di studente assistito a qualsiasi titolo dall’Associazione.
Le attività prestate dai soci in nome e per conto dell’Associazione sono a titolo gratuito. L’Associazione può rimborsare ai soci le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, dietro presentazione dei relativi documenti di spesa, entro i limiti stabiliti dall’Assemblea .
Art. 9
La qualifica di associati si perde per: dimissioni, rinuncia, morosità (dichiarata dal Consiglio), indegnità (sancita dall’Assemblea).
Per morosità si intende l’accertata omissione di almeno due versamenti consecutivi della quota associativa annua.
ORGANI SOCIALI E LORO ATTRIBUZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI
Art. 10
Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea dei soci elegge i membri degli altri Organi dell’Associazione anche fra i non soci con la sola eccezione del Presidente che dovrà essere socio.
Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri e dura in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vicepresidente e un Segretario.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri.
Art. 11
In caso di dimissioni, decesso, o grave impedimento di un membro del Consiglio diverso dal Presidente, il Consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida all’Assemblea. Il membro “cooptato” decade, in assenza di convalida, decorsi 90 giorni dalla sostituzione.
In caso di dimissioni, decesso o grave impedimento del Presidente, questi sarà eletto tra i Soci in un’Assemblea appositamente convocata.
Art. 12
Il Consiglio è convocato, per scritto o per e-mail, dal Presidente almeno due volte l’anno, con un preavviso di almeno 5 giorni. Il Consiglio deve essere convocato quando ne è fatta motivata richiesta scritta da parte di almeno due membri dello stesso.
Le sedute, presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente (in caso di assenza o impedimento del Presidente), sono valide con la presenza della effettiva maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle sedute del Consiglio si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 13
Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione nei limiti degli indirizzi generali dell’attività e delle direttive, nonché del Programma annuale di attività, stabiliti dall’Assemblea. Esso redige lo schema di Bilancio preventivo e consuntivo, nonché lo schema del Regolamento interno all’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Si auspica che nel Consiglio Direttivo sia eletto/a almeno un/una rappresentate del Centro di Ascolto. In caso ciò non avvenga, nella prima riunione di ogni anno il Presidente, sentiti i soci che prestano la propria opera presso il Centro di ascolto, individua il rappresentante di tali soci che invita a partecipare alle riunioni del Consiglio.
Il Consiglio può affidare la gestione della Tesoreria dell’Associazione ad idoneo professionista.
Art. 14
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio. In caso di comprovata urgenza il Presidente esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente può invitare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio soggetti pertinenti agli argomenti in discussione dandone preventiva comunicazione nell’avviso di convocazione.
ASSEMBLEE
Art. 15
L’Assemblea è convocata, per scritto o per e-mail, con un preavviso di almeno quindici giorni, dal Presidente o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vicepresidente almeno una volta l’anno per l’approvazione dei Bilanci (Previsione e Consuntivo), del Programma annuale di attività e per la determinazione delle quote sociali, con effetto dall’anno successivo. L’Assemblea elegge gli altri Organi sociali, delibera sul Bilancio Consuntivo e di Previsione e sul Programma annuale di attività, approva il Regolamento interno all’Associazione, delibera sugli indirizzi generali dell’attività e sulle direttive al Consiglio, sulle modifiche dello Statuto (art. 20), sullo scioglimento dell’Associazione (art. 21), revoca il Presidente, su proposta del Consiglio autorizza il Presidente alla stipula di atti e contratti eccedenti l’ordinaria amministrazione, delibera sull’espulsione dei soci ex art. 9. Decide, infine, su quant’altro ad essa demandato per legge e statuto.
L’assemblea è presieduta dal Presidente ovvero in caso di assenza o impedimento di questi dal Vicepresidente o altra persona all’uopo nominata in caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente.
L’assemblea nomina di volta in volta il proprio Segretario.
Art. 16
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea, nonché del Consiglio, che interessano giudizi su persone, devono essere assunte a votazione segreta, mentre le altre deliberazioni saranno assunte con voto palese.
L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile ove non diversamente disposto nel presente statuto.
Dell’Assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, e, se del caso, dagli Scrutatori.
Art. 17
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati. Ciascun socio partecipante all’Assemblea può essere delegato a rappresentare un massimo di cinque soci impossibilitati a partecipare. Le deleghe debbono risultare da atto scritto. Se il socio delegato è membro del Consiglio, la delega non è ammessa per l’approvazione del Bilancio di Previsione e Consuntivo, per gli altri atti proposti all’Assemblea dal Consiglio e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Nel processo verbale dell’Assemblea si dà atto del numero dei soci presenti, del numero dei soci presenti per delega a un socio non membro del Consiglio e del numero dei soci presenti per delega a un membro del Consiglio. Hanno diritto di intervenire, con voto, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno solare in corso, anche nella forma della delega di pagamento conferita all’Amministrazione universitaria.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 18
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti dall’Assemblea, la cui durata della carica è contestuale al rinnovo del Consiglio.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI – CONTROVERSIE
Art. 19
Tutte le controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi e le decisioni di rifiuto all’ammissione di nuovi soci adottate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 8 del presente statuto, sono devolute, per i casi non vietati dalla Legge, e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Probiviri eletto dall’Assemblea. Detto Collegio dei Probiviri è composto da tre membri il cui lodo, ex bono et aequo, sarà inappellabile.
MODIFICHE STATUTARIE
Art. 20
Il presente Statuto, vincolante per tutti gli associati, può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, con deliberazione dell’Assemblea e la presenza, anche per delega, di almeno i 2/3 degli associati in regola con la quota annuale associativa.
La decisione di modifica deve essere assunta a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei presenti.
SCIOGLIMENTO
Art. 21
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 del Codice Civile, dall’Assemblea, con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati in regola con la quota annuale associativa.
La decisione di scioglimento deve essere assunta a votazione palese.
Contestualmente alla decisione di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori anche tra i non soci.
In base alla legislazione vigente, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo per le ONLUS di cui all’art. 3, comma 190, L.23.12.1996, n. 662.
NORME FINALI
Art. 22
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.
Associazione costituitasi, a tutti gli effetti di legge, Venerdì 17.12.1999 dal Notaio Pietro Vichi.